Il Tribunale di Torino sanziona Vittoria sulle garanzie dirette: vessatorio penalizzare le riparazioni fuori convenzione. La Cassazione non ha affatto autorizzato simili clausole. I criteri della decisione valgono per ogni polizza in “forma specifica”.

I Giudici confermano da sempre che non si può differenziare l’indennizzo a seconda di dove si ripara il veicolo. Non solo ovviamente non lo si può fare in RC auto ma è illecito anche nelle garanzie dirette.

Qualche assicuratore che non vuole capire e ha continuato imperterrito sulla propria strada lo ha fatto  negli ultimi tempi invocando – a sproposito-  un’isolata sentenza di Cassazione che parlava d’altro.

E infatti, a  conferma delle ragioni dei danneggiati ecco arrivare  dal Tribunale di Torino l’ennesima sentenza che conferma l’illiceità di tutte quelle polizze che prevedono, anche per le garanzie dirette, l’applicazione di limitazioni risarcitorie e di  franchigie più gravose e che discriminano chi ripara dal carrozziere non convenzionato.

Chiarisce il Tribunale infatti che “la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l’assicurato l’indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

La sentenza, che questa volta riguarda le polizze di Vittoria, esprime dunque principi che valgono per tutte quelle polizza che, con nomi commerciali differenti, hanno l’effetto concreto di decurtare gli indennizzi a chi si avvale del riparatore di propria fiducia.

Clausole vessatorie contro l’interesse del consumatore

Secondo il Tribunale infatti “il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all’evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell’ambito delle offerte di mercato”. Il Tribunale chiarisce inoltre che l’attuazione dell’interesse della compagnia a scegliere la carrozzeria “è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale”. Si tratta in sostanza di clausole che prevedono un “sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente enunciato in contratto) a fronte dell’interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia”.

E la Cassazione non ha mai autorizzato tali clausole, anzi!

Più tecnico sul punto poi il ragionamento del Tribunale che in sostanza mette a tacere le residue giustificazioni delle compagnie: infatti se anche tali clausole fossero inerenti all’oggetto del contratto anzichè relative alla limitazione della responsabilità dell’assicuratore, non cambierebbe  nulla visto che  la Cassazione  (tra le tante decisioni il Tribunale cita la 9140/2016) ha  affermato “che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza (dell’oggetto )  ovvero “laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, uni significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”

I Tribunale entra anche ne merito della questione del costo orario esposto dal carrozziere e riconosciuto come adeguato ai valori di mercato

Respinte infine le doglianze della compagnia sulla quantificazione del costo delle riparazioni: la stima del perito della compagnia “si fonda su prezzi non conformi a quelli medi di mercato dell’epoca, quali desumibili” dalle comunicazioni del organizzazioni artigiane “mentre gli importi richiesti dall’attuale appellante si attestano intorno a valori medi o poco superiori alla media”

Ci domandiamo cosa ne pensino i fiduciari di Vittoria delle loro convenzioni non solo dopo questa sentenza ma anche alla luce del nuovo contratto stipulato tra la compagnia e un network di tirabolli

Fonte ilcarrozziere.it

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